Rendiconto Gruppi Consiliari

Art. 28
 
Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e  provinciali

  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzionedel 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.

 

La tipologia di Ente Unione di Comuni non rientra nella casistica dell'articolo 28